La vicenda trae origine da una sanzione disciplinare di sette giorni di sospensione dal servizio, con relativa privazione della retribuzione, comminata a un dipendente comunale nell’agosto del 2023. L’amministrazione contestava al lavoratore, in servizio presso l’Ente da oltre un ventennio, alcune assenze ritenute ingiustificate risalenti ai giorni 8 e 9 marzo 2023, oltre alla fruizione di permessi a recupero in misura superiore a quelli spettanti. Il dipendente è stato assistito in giudizio dall’avvocato Giuseppe Incatasciato.
Il nodo centrale del ricorso, accolto dal giudice Luca Gurrieri, non ha riguardato il merito delle assenze, bensì i tempi della burocrazia interna. Secondo quanto emerso dagli atti, il Responsabile del Settore aveva segnalato le anomalie già il 9 marzo 2023 con una nota indirizzata all’Ufficio Risorse Umane, al Segretario Generale e al Sindaco.
Nonostante i fatti fossero chiari e documentati fin da subito, la comunicazione ufficiale all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) è avvenuta solo il 26 maggio 2023, portando alla contestazione formale verso il dipendente soltanto il 14 giugno 2023. In pratica, sono trascorsi oltre tre mesi dal momento in cui l’Ente ha avuto piena conoscenza dei fatti.
La sentenza sottolinea come, per legge, l’ufficio competente debba procedere alla contestazione scritta dell’addebito con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dalla segnalazione o dalla piena conoscenza dei fatti.
Il Giudice ha evidenziato un “ritardo immotivato” da parte del Comune. È stato infatti accertato che il Segretario Generale e i responsabili di settore erano a conoscenza delle presunte violazioni già a marzo, ma l’inerzia amministrativa ha fatto scivolare la procedura fino a giugno. Questo ritardo, si legge nella sentenza “lede il diritto di difesa del lavoratore”, che deve poter contare sulla tempestività della contestazione per potersi giustificare adeguatamente.
Per questi motivi, il Tribunale di Siracusa ha annullato la sanzione disciplinare e ha condannato il Comune di Rosolini al rimborso delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro, oltre agli oneri di legge.
Tuttavia, la battaglia legale non è ancora conclusa. Il Comune di Rosolini, difeso dall’avvocato Luigi Piccione, ha infatti deciso di resistere in giudizio e proporre appello davanti alla Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, contro la decisione di primo grado. La Giunta Comunale, con la delibera n. 73 del 7 luglio 2026, ha autorizzato il Sindaco a procedere nel secondo grado di giudizio, seguendo il parere dell’avvocato Piccione che ha ravvisato l’opportunità di impugnare la sentenza. L’incarico per la difesa dell’Ente è stato nuovamente affidato allo stesso legale per garantire la continuità della linea difensiva.
Durante il giudizio di primo grado, il Comune aveva sostenuto che le violazioni fossero pervenute alla “piena conoscenza ufficiale” dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) solo il 26 maggio 2023. Di conseguenza l’Ente ritiene che la contestazione del 14 giugno 2023 sia stata tempestiva e rispettosa dei termini di legge (art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001).











