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Appalti e accoglienza: il TAR Catania bacchetta la Prefettura di Siracusa. L’esclusione dalla gara deve firmarla il RUP, non il Viceprefetto

Una sottile ma fondamentale questione di competenza amministrativa costa cara alla Prefettura di Siracusa. Secondo la quarta sezione del TAR Sicilia (sentenza n. 584/2026), il provvedimento di esclusione di un operatore economico da una gara d’appalto è nullo se firmato dal Viceprefetto anziché dal Responsabile Unico del Progetto (RUP).

La vicenda trae origine dalla gestione dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) nel siracusano. La società Frasca Alessandro s.a.s., già attiva nel settore, era stata esclusa da una procedura negoziata indetta dalla Prefettura per l’affidamento del servizio di accoglienza migranti.

Alla base dell’esclusione, l’Amministrazione aveva posto una precedente risoluzione contrattuale per “gravi inadempimenti” rilevati nell’esecuzione di un analogo servizio nel dicembre 2025. Una motivazione che sembrava blindare la decisione della Prefettura, ma che si è scontrata con un vizio di forma insuperabile: la firma sull’atto.

Il ricorso presentato dall’avvocato Giorgio Spatola ha puntato il dito proprio sull’incompetenza funzionale del Viceprefetto vicario, che aveva siglato l’esclusione. Il TAR ha dato ragione alla ditta ricorrente, citando il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023).

Nelle sue motivazioni, il Collegio presieduto da Giuseppa Leggio ha chiarito che il RUP è il vero “dominus” della procedura di gara. Ai sensi dell’allegato I.2 del Codice, spetta esclusivamente a lui disporre le esclusioni, poiché titolare di tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano espressamente attribuiti ad altri.

Nulla rileva il fatto che il Viceprefetto sia un organo di vertice con rappresentanza legale dell’Amministrazione: questo potere gli consente di impegnare l’ente verso l’esterno, ma non di sostituirsi al RUP nelle specifiche dinamiche tecniche della gara, che sono regolate dal Codice dei Contratti e non dagli ordinamenti interni ministeriali.

Il processo ha preso una piega inusuale quando la gara in questione è andata deserta. Questo evento ha fatto venir meno l’interesse della società a veder annullata l’esclusione, portando il TAR a dichiarare il ricorso “improcedibile”.

Tuttavia, applicando il principio della “soccombenza virtuale”, i giudici hanno dovuto valutare chi avrebbe vinto se la gara fosse rimasta in piedi. Accertata l’illegittimità dell’operato della Prefettura sul piano della competenza, il Tribunale ha condannato il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Siracusa al pagamento delle spese legali, liquidate in 2.000 euro, oltre oneri di legge.

La sentenza (estensore Manuela Bucca) ribadisce un principio di “cristallina chiarezza”: la gerarchia amministrativa non può scavalcare le competenze tecniche definite dal Codice degli Appalti. Un errore di “penna” che si traduce in un danno economico per l’erario e un monito per tutte le stazioni appaltanti sulla corretta ripartizione dei compiti interni.

 

Nella foto: il sit in di protesta della ditta Alessandro Frasca davanti alla Prefettura di Siracusa nel mese di dicembre 2025.

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Immagine di Ferdinando Perricone

Ferdinando Perricone

Editore e Direttore responsabile del Corriere Elorino. Giornalista dal Marzo del 2000.

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