Stop a bottiglie, bicchieri e lattine sul suolo pubblico: l’ordinanza del Commissario destinata a bar e ristoranti
Il Commissario Straordinario Giovanni Cocco ha diffuso un’ordinanza, la n. 16 di oggi, con la quale emana una serie di provvedimenti destinati alle attività commerciali di alimenti e bevande per la tutela dell’igiene e del decoro urbano.
Sono state tante, nel corso degli ultimi mesi, le segnalazioni su abbandono di alimenti e bevande da asporto, relativi a bottiglie di vetro, bicchieri di plastica, lattine, cartoni di pizza, in prossimità di bar, chioschi e ristoranti. Uno “scadimento della qualità urbana e del vivere civile” – scrive il Commissario- “ma anche un costante pericolo per la pubblica incolumità“, come la triste vicenda della bambina di 10 anni feritasi con una bottiglia di vetro rotta.
Così, continua nella nota il Commissario: “Preso atto del disagio che quanto sopra rappresentato arreca ai cittadini, oltre la notevole difficoltà segnalata da parte del Gestore del Servizio di Igiene Urbana, dovuto all’ingente quantitativo di rifiuti derivanti dal consumo di alimenti e dal loro abbandono in area pubblica in prossimità dei suddetti esercizi o in prossimità dei cestini gettacarte, soprattutto nelle ore serali del fine settimana, ed evidenziato che, oltre alle azioni intraprese nel merito dall’Amministrazione Comunale, anche i somministratori di alimenti e bevande devono impegnarsi per evitare lo scadimento del decoro cittadino, incoraggiando i clienti ad assumere un comportamento civile e responsabile”
ORDINA:
1. è fatto obbligo a tutti i titolari, gestori e/o persone incaricate della gestione a qualsiasi titolo di esercizi pubblici, anche di natura stagionale, dotati o meno di dehors, che somministrano alimenti e bevande di dotarsi e tenere esposti ben visibili anche all’esterno, in prossimità dell’ingresso dell’esercizio, per tutta la durata dell’apertura, contenitori per esterni di volumetria adeguata al quantitativo di rifiuti derivanti dal consumo degli alimenti somministrati, i quali dovranno essere dotati di sacchi a tenuta che, una volta pieni, saranno conferiti al gestore del servizio di raccolta cittadino secondo il calendario e le modalità vigenti; gli stessi contenitori dovranno essere custoditi all’interno dei rispettivi locali durante l’orario di chiusura, lavati e sanificati periodicamente e secondo necessità;
2. durante tutto l’orario di apertura, e al termine delle operazioni di chiusura dell’esercizio, di raccogliere e differenziare correttamente tutti i rifiuti derivanti dall’asporto e dal consumo all’aperto quali bottiglie, lattine, bicchieri, cannucce, resti di alimenti, tovaglioli, confezioni, cartacce, etc. eventualmente abbandonati dagli avventori nei dintorni dell’esercizio, su punti d’appoggio qualsiasi come scalini, muretti, panchine, angoli, etc.; tali rifiuti saranno conferiti al gestore del servizio di raccolta cittadino secondo il calendario e le modalità vigenti;
3. di tenere costantemente pulito durante l’attività e dopo l’orario di chiusura, lavare, e/o comunque pulire, al termine delle operazioni di chiusura dell’esercizio, tutto il suolo pubblico prospiciente il proprio esercizio, anche se non dato in concessione, se risulti sporco per il rovesciamento di alimenti, mediante un efficace versamento di acqua pulita ricorrendo anche alla spazzolatura e/o ad idropulitrice, in modo da mantenere e preservare per quanto possibile lo stato di igiene e decoro della città. Sono fatti salvi gli obblighi di mantenimento del decoro del dehor o della porzione di suolo pubblico a qualsiasi titolo occupata e concessa dal Comune, come puntualmente previsto nelle prescrizioni dello specifico atto di concessione;
4. di ridurre il più possibile il rischio che gli alimenti ceduti o somministrati alla clientela possano rovesciarsi sul suolo pubblico all’esterno dell’esercizio, utilizzando contenitori studiati per mantenere il più possibile la tenuta di liquidi e solidi, richiedendo, in ogni caso di riconsegnare e/o deporre negli appositi contenitori messi a disposizione i vuoti e gli scarti di alimenti e bevande consumati in loco.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. n.267/2000 e dell’art. 16 della L. 24/01/1991, n.689, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da €.25,00 a €.500,00, pagamento in misura ridotta €.50,00, fatti salvi il ripristino delle condizioni originarie della pavimentazione, in caso di eventuale danneggiamento della stessa e, per reiterata inosservanza, l’eventuale revoca del provvedimento di concessione del suolo pubblico.
Alla vigilanza sull’osservanza della presente, all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.