“Progetto Città”, parla Roberto Agosta: “Ecco cosa penso del piano di riequilibrio finanziario”

“Progetto Città”, parla Roberto Agosta: “Ecco cosa penso del piano di riequilibrio finanziario”

Perdonate, non è semplice parlare di un così importante argomento di Programmazione di materia Economico – Finanziaria, perchè non è facile evitare le diverse elencazioni normative secondo il linguaggio tecnico di cui lo strumento è, ma tento con buona volontà di riferire, facendo si che nelle linee generali l’informazione possa divenire alla portata di chiunque abbia interesse al tema, impressionando almeno la normativa di carattere principale, che è di base all’argomento.  – Tale è la difficoltà e l’importanza nonché l’Atto dovuto che l’Amministrazione ed il Consiglio Comunale con Urgenza devono assumere per evitare il baratro ed altrettanta la rabbia che personalmente mi provoca perché detto Atto viene provato a fine Mandato, che per dovere di Programmazione in ispecie di Ente in gravi difficoltà economiche andava studiato, redatto e serenamente assunto all’inizio del Mandato di questa Amministrazione, che ancor più, oggi si dimostra sempre più incompetente e distratta!!!

Un Atto di Programmazione Pluriennale che la futura Amministrazione Comunale, considerato che tra meno di tre mesi ricorrono le Elezioni Amministrative per il Suo rinnovo, si troverà come imposto da una passata Amministrazione con a capo Sindaco Ing. Corrado Calvo, responsabile di avere consumato cinque anni di sconclusionata gestione del Comune.

Fortuna vuole, che il Comune di Rosolini può fregiarsi di una delle migliori e responsabili figure professionali in materia di ragioneria dei Comuni della zona sud, il dott. Carmelo Lorefice, cui auspico come Sua abitudine ed Auguro voglia anche questa volta metterci il meglio del Suo sapere, fino a che e speriamo, col Voto, il Popolo cambi questo obbrobrio di Amministrazione.

Ed ora parliamo dell’argomento

Cosa è il piano di riequilibrio finanziario pluriennale che il Comune di Rosolini si accinge ad assumere e quali sono le considerazioni introduttive ?

Il Piano di Riequilibrio Finanziario è uno Strumento di Programmazione in materia di Economia, che l’Ente Locale il Comune nella fattispecie, è tenuto a redigere ed assumere qual’ora ricorrono i presupposti della Insolvenza delle Casse Comunali ed il rischio quindi di non potere pagare almeno, gli Stipendi ai Dipendenti Comunali ed il Servizio della Nettezza Urbana.

Con molta sintesi il quadro normativo di riferimento  riconduce al comma 8 dell’art. 243 bis Tuel ed esattamente al soddisfo di cui alle lettere:

  1. – con cui le aliquote e le tariffe dei tributi locali risultano già fissate nella misura massima consentita dalla legge;
  2. per i servizi a domanda individuale già sussiste una copertura dei costi della gestione che soddisfa le prescrizioni dell’art. 243, comma 2, Tuel;
  3. – con i proventi della relativa tariffa è già assicurata la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  4. – non risultano situazioni di soprannumerarietà nella dotazione organica atteso il significativo sottodimensionamento della stessa sia in astratto sia in termini di posti di ruoli effettivamente ricoperti;
  5. – sono stati verificati tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione ed è stata, inoltre, intrapresa una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti oltre che una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
  6. – è stata intrapresa una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall’Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi ed oneri, comunque, a carico del bilancio dell’Ente.
  7. – In ragione della richiesta di accesso al fondo di rotazione si dovrà dare, atto dei presupposti di cui alla lettera a) del menzionato comma 8 dell’art. 243 bis Tuel precisandosi che: • risultano applicate le aliquote e le tariffe nella misura massima; • sarà previsto l’impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’Ente;
  8. – che si provvederà alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’art. 259, comma 6, Tuel e la stessa non sarà variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio; e vengono, altresì, svolte deduzioni in ordine alle precipue misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio di cui al comma 9 dell’art. 243 bis Tuel.

A tal riguardo si evidenzia, nel dettaglio: • con riferimento alla lettera a) del richiamato comma 9 dell’art. 243 bis Tuel, risultano già eliminate dal fondo per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, le risorse di cui agli artt. 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1 aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza) per la quota non connessa all’effettivo incremento delle dotazioni organiche; • con riferimento alla lettera b) del richiamato comma 9 dell’art. 243 bis Tuel, già per l’anno antecedente è programmata una riduzione notevolmente superiore al dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi di cui all’intervento 03 della spesa corrente; • con riferimento alla lettera c) del richiamato comma 9 dell’art. 243 bis Tuel, è già prevista una riduzione nel triennio di almeno il venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui all’intervento 05 della spesa corrente finanziata attraverso risorse proprie; con riferimento alla lettera d) del richiamato comma 9 dell’art. 243 bis Tuel, non è prevista l’assunzione di mutui.

 Riassumendo quali i fattori di squilibrio, le misure di risanamento e relativo parere?

  • Debiti fuori bilancio e passività potenziali ;
  • Fabbisogno e risorse del risanamento;
  • Il parere dell’Organo di revisione al piano di riequilibrio finanziario;
  • L’approvazione definitiva della Corte dei Conti.

                 Come sarà raggiunto il giudizio conclusivo della Corte dei Conti?

Il giudizio conclusivo della Corte dei Conti se positivo o negativo potrà essere esitato dopo ricostruiti i passaggi di una certosina e non facile istruttoria che sarà svolta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali di cui all’art. 155 Tuel, dei successivi approfondimenti che saranno svolti dalla Sezione della Corte dei Conti nonché del contraddittorio scritto intercorso che sarà con il Comune  – e del contraddittorio che sarà svolto in occasione della adunanza pubblica – il Collegio evidenzierà, in via preliminare, come il contenuto del piano di riequilibrio soddisferà. A tal riguardo preme, invero, evidenziare come carenze informative, pur ravvisabili nella originaria formulazione, possono essere colmate in ragione degli elementi conoscitivi offerti dall’Amministrazione comunale e delle deduzioni svolte dalla stessa nell’ambito  dell’interlocuzione con la citata Commissione ed a seguito delle richieste integrative formulate dalla Sezione in sede istruttoria. Integrale ed esauriente deve apparire, infatti, il corredo fattuale e documentale segnatamente alla corretta quantificazione della esposizione debitoria ed alla congruità delle risorse oltre che alla sostenibilità delle misure che saranno prospettate quali aspetti centrali ai fini del giudizio che ne occupa.

Per ciò che attiene, in particolare, alla corretta quantificazione della esposizione debitoria, come dovrà essere evidenziato, la massa passiva da ripianare deve coincidere con l’importo del debito fuori bilancio.

Per come dovrà essere attestato nel piano – ed asseverato dall’Organo di revisione anche in occasione della istruttoria integrativa che sarà svolta dalla Sezione – non dovranno constare, peraltro, ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere né passività potenziali ulteriori rispetto a quelle già valutate nello strumento di riequilibrio (cfr. passività potenziali

derivanti da contenzioso per le quali risulta costituito idoneo fondo) che potrebbero incidere, aggravandola, sulla predetta massa passiva. Di rilievo, sotto tale profilo, si appaleseranno le attestazioni che saranno rese nel piano nonché i contenuti della istruttoria integrativa intercorsa con la Sezione relativamente a possibili oneri latenti. Conclusioni positive dovranno, altresì, trarsi con riguardo alla congruità delle misure ai fini del risanamento e del riequilibrio.

Le risultanze istruttorie dovranno deporre nel senso di una effettiva sostenibilità della procedura di riequilibrio – che deve andarsi ad inscriversi nell’ambito di una gestione finanziaria per la quale non risultano alla Sezione profili critici di particolare rilievo – talché le misure che saranno prospettate dovranno considerarsi congrue ai fini del risanamento.

In questa prospettiva, i risultati con riguardo a quella che sarà la programmata eventuale alienazione a partecipate o delle procedure per l’attuazione delle programmate dismissioni immobiliari. Congrui ai fini del risanamento dovranno apparire, parimenti, gli obiettivi programmati sul versante della riduzione della spesa, sia di quella corrente sia di quella per gli organi politici ed istituzionali.

Nel rilevare come alla stregua dei contenuti del piano di riequilibrio l’accesso al Fondo di Rotazione – ed alle relative risorse – costituisca misura fondamentale dello strumento di risanamento. La Corte dei Conti vigilerà su un costante e rigoroso monitoraggio della fase attuativa. In questa prospettiva deve, invero, doverosamente rimarcarsi come, alla luce della normativa regolatrice della materia, l’istituto previsto dall’art. 243 bis Tuel, una volta approvato, si caratterizzerà per una sostanziale intangibilità talché eventuali rivisitazioni e/o rimodulazioni – pur previste nella ricorrenza di determinati presupposti (cfr. art. 243 quater comma 7 bis Tuel) saranno soggette ad un nuovo giudizio della Sezione Regionale di Controllo che sarà chiamata a verificare il permanere delle anzidette condizioni di sostenibilità del piano e di congruità delle misure. In tal senso, pur vertendosi in tema di valutazioni rimesse alla discrezionalità dell’Ente, si raccomanderà  un costante raccordo con l’Organo di revisione cui competerà, come noto, un ruolo cruciale sia nell’esercizio delle ordinarie attribuzioni sia in sede di predisposizione e di controllo del piano che l’Ente sarà per fare.

La Sezione della Corte dei Conti, d’altro canto, nel rispetto delle scansioni previste dall’art. 243 quater comma 6 Tuel vigilerà sull’esecuzione del piano avvalendosi delle relazioni elaborate dall’Organo di revisione ed in conformità ai principi elaborati dalla Sezione delle Autonomie secondo cui “la procedura di riequilibrio dovrà  essere rigorosamente attuata e sottoposta a scrupolosi controlli sulla regolarità della gestione e sul puntuale procedere del percorso di risanamento” .

 

Soddisfatto l’iter molto sinteticamente esposto nelle sue fasi, ma vi assicuro farruginoso e complicato anche per i tempi occorrenti, la Corte dei conti, potrà deliberare ai sensi dell’art. 243 quater comma 3 Tuel di approvare il piano di riequilibrio finanziario adottato dal Comune e quindi, Comunicare al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed all’Organo di Revisione nonché, all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ed alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali ed ai sensi dell’art. 243 quater comma 4 Tuel, al Ministero dell’Interno, la relativa definitiva approvazione.

 

Illustrato l’argomento e gli step tempistici occorrenti, ci si pone la domanda, se mai si farà in tempo alla definizione dell’iter, visto lo scadere del Mandato Amministrativo !!!

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