Pesca sportiva, cosa possono fare agonisti e sportivi nelle zone gialle, arancioni e rosse
AGONISTI
In data 6 Novembre u.s. è entrato in vigore il DPCM del 3 Novembre u.s., con il quale il Governo, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ha suddiviso le Regioni in tre aree di rischio (gialla, arancione e rossa), con restrizioni crescenti. Per quel che riguarda gli eventi e le competizioni sportive, si segnala che, in base alla lettera e) comma 9 dell’Art. 1 del predetto DPCM, sono consentiti soltanto quelli “…riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”. Sono parimenti consentite “le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra”, partecipanti alle competizioni di cui alla suddetta lettera e), a condizione che le stesse avvengano “a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva”. Tali disposizioni si applicano all’intero territorio nazionale. Conseguentemente, anche alle Regioni appartenenti alle zone arancioni e rosse, i cui atleti possono recarsi a svolgere competizioni riconosciute di interesse nazionale o sessioni di allenamento finalizzate alla partecipazione alle predette competizioni anche in altre Regioni. Questo a condizione di essere in possesso dell’autocertificazione (sempre obbligatoria nelle Regioni “rosse”; soltanto quando ci si sposta in un Comune diverso dal proprio nelle Regioni “arancioni”), della tessera FIPSAS, dei Calendari Nazionali Gare e della copia del suddetto D.P.C.M. e, in particolare, della lettera e) comma 9 dell’Art. 1.
SPORTIVI
Per quel che riguarda, invece, l’attività sportiva in generale, la quale può essere praticata da chiunque, a prescindere dal tesseramento alla FIPSAS, si comunica che nelle zone gialle lo svolgimento della stessa non subisce ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito dal DPCM del 24 Ottobre 2020, tranne che per il divieto dell’utilizzo degli spogliatoi dei centri sportivi e nel rispetto degli orari di “coprifuoco” anche per l’attività sportiva. Nelle Regioni appartenenti alla zona arancione, restano valide le disposizioni di cui sopra ad eccezione del fatto che l’attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo che per le situazioni indicate alla lettera b) comma 4 dell’Art. 2 del predetto DPCM, ovvero “per svolgere attività e usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune”. A chiarire quest’ultimo aspetto è stato il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche su sollecitazione del Presidente FIPSAS, Prof. Ugo Claudio Matteoli. Ragion per cui, un pescatore residente in un Comune nel quale non esiste alcun fiume o alcun lago, potrà uscire dal proprio Comune per andare a pescare in un fiume o in un lago di un altro Comune della medesima Regione. Oppure, tanto per fare un altro esempio, un pescatore in apnea residente in un Comune nel quale non vi è il mare, potrà uscire dal proprio Comune per andare a pescare in un Comune della medesima Regione in cui vi è il mare. Ovviamente, per effettuare i relativi spostamenti vi è l’obbligo dell’autocertificazione. Per quanto riguarda, invece, le Regioni appartenenti alla zona rossa – per le quali è previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute – si fa presente che l’attività sportiva in generale, così come precisato dal suddetto Dipartimento per lo Sport, è possibile solo all’aperto, in forma individuale, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e presso aree non necessariamente ubicate in prossimità della propria abitazione. Ragion per cui, tanto per fare un esempio, un pescatore residente in un Comune nel quale vi è un fiume può tranquillamente esercitare l’attività di pesca sportiva in quel fiume, fermi restando sempre gli obblighi di non uscire dal proprio Comune e di compilare la relativa autocertificazione. Si precisa nuovamente che le disposizioni inerenti all’attività sportiva si applicano a tutti gli sportivi, siano essi tesserati FIPSAS oppure no.
Resta inteso, infine, che tutto quanto sopra riportato potrebbe essere invalidato da eventuali ordinanze locali (regionali, provinciali o comunali), che, laddove ve ne fosse la necessità, potrebbero essere emesse dagli Enti territoriali allo scopo di porre delle ulteriori restrizioni.
Visualizza il DPCM del 3 Novembre 2020
Visualizza al seguente link le precisazioni, relative al suddetto DPCM, fornite dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Visualizza la Circolare del Ministero dell’Interno del 7 Novembre 2020