La convenzione di moratoria: un nuovo strumento per la regolazione provvisoria della crisi aziendale
La convenzione di moratoria: un nuovo strumento per la regolazione provvisoria della crisi, post riforma del Codice della Crisi d’Impresa (CCI) D.Lgs 14/2019
La Legge n. 132/2015, ha introdotto nell’ordinamento italiano un nuovo strumento per la regolazione provvisoria della crisi aziendale, ossia la convenzione di moratoria, ora disciplinata dal nuovo art. 182-septies della Legge Fallimentare.
Secondo la nuova disposizione (art. 182-septies comma 5 l.f.) quando fra l’impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, questa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell’avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.
La finalità perseguita dal nuovo istituto , è quella di permettere all’impresa in crisi (ed ai suoi consulenti) di analizzare la fattispecie e di impostare il piano di risanamento, senza subire sin da subito eventuali azioni esecutive e/o cautelari, che di fatto impedirebbero qualsivoglia valutazione ponderata, ossia quella di raggiungere una “tregua” con i principali creditori (di norma i creditori finanziari). La convenzione di moratoria, pertanto , è diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi ed ha ad oggetto la dilazione della scadenza dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative .
Si tratta, essenzialmente, della medesima finalità perseguita attraverso il ricorso per concordato con riserva (art. 161 comma 6 l.f.). Tuttavia, la non esaustività degli strumenti già previsti dalla legge fallimentare, come, appunto, quelli degli artt. 161 comma 6 (concordato “con riserva” o “in bianco”) e 182-bis comma 6 l.f. (istanza di sospensione formalizzata nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti), ha portato il legislatore ad introdurre questo nuovo strumento, puramente negoziale, in quanto lasciato interamente nelle mani dell’autonomia privata.
Il tratto tipico della convenzione di moratoria introdotta nel 2015 risiede nella circostanza che essa consente di estendere ai non aderenti gli effetti delle intese che l’imprenditore in crisi perfezioni con i sui principali creditori finanziari. In tal senso si potrebbe affermare che la convenzione di moratoria prevede un contratto con efficacia estesa al terzo.
La moratoria dovrà sicuramente prevedere un termine. Inoltre, il creditore non aderente resterà libero di revocare le linee in essere.
L’unica eccezione è costituita dai contratti di locazione finanziaria, con riguardo ai quali l’imprenditore sembra poter continuare a godere del bene, nonostante il congelamento dei canoni.
Dr. Carmelo BLANCATO ( Gestore crisi 106/17 – Ministero Giustizia)