Il dipendente comunale non andava licenziato, il giudice condanna il Comune di Rosolini alla massima pena

Il dipendente comunale non andava licenziato, il giudice condanna il Comune di Rosolini alla massima pena

Articolo dell’edizione cartacea del mese di dicembre

La sentenza del Tribunale di Siracusa del 11 dicembre 2024, nel caso di Occhipinti Carmelo contro il Comune di Rosolini, offre un’interessante analisi del rapporto tra doveri del dipendente pubblico e stato di necessità. La vicenda ha inizio il 13 ottobre 2022, quando il signor Occhipinti, dipendente comunale con la qualifica di Istruttore Tecnico, si è allontanato dal posto di lavoro dopo aver timbrato l’ingresso.

Il motivo di tale allontanamento è stata la fuga di alcuni bovini dalla sua azienda agricola in contrada Gabellazza, situata a diversi chilometri dalla sede comunale. Gli animali, riversatisi sulla carreggiata Rosolini-Modica, rappresentavano un pericolo per la circolazione stradale e, Occhipinti, avvertito della situazione, aveva deciso di intervenire tempestivamente.
Nel corso del procedimento sono stati sentiti diversi testimoni che hanno reso dichiarazioni “precise e circostanziali” e che hanno confermato la presenza di bovini per strada e la pericolosità di quanto stava accadendo in quel momento in via Santa Alessandra, tra Rosolini e Modica. Dall’istruttoria svolta è emerso che l’assenza del dipendente comunale è stata “strettamente connessa e funzionale all’emergenza di far rientrare i bovini, dallo stesso allevati, che avevano invaso la strada”.

Il Comune di Rosolini, però, a seguito di un’ispezione del Sindaco Giovanni Spadola, che aveva costatato l’assenza del dipendente, aveva avviato un procedimento disciplinare culminato con il licenziamento per “giusta causa”. L’Ente, infatti, aveva contestato al signor Occhipinti la violazione degli obblighi del dipendente pubblico in materia di orario di lavoro e falsa attestazione della presenza in servizio.
Il caso era stato reso pubblico da un post sul profilo facebook del sindaco che, nel dirsi “rammaricato” per quanto scoperto aveva però fatto intendere di non voler lasciare spazio ai “furbetti del cartellino” in quanto “mortificano il senso del dovere degli altri dipendenti”, scatenando una serie di articoli nei vari giornali con “processo” mediatico culminato successivamente con la decisione dell’ufficio disciplinare del Comune di Rosolini di procedere con il licenziamento, senza possibilità di mediazione, dei due dipendenti comunali in questione, tra cui il dott. Carmelo Occhipinti.
Il signor Occhipinti, difeso dagli avvocati Nino Maria Cortese e Alessandro Di Rosa, ha però impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale di Siracusa, nel quale sono emersi le scriminanti dello “stato di necessità” e la “mancanza di dolo” nella condotta.

Il Tribunale, dopo aver esaminato le testimonianze di diversi soggetti presenti al momento della fuga dei bovini di proprietà di Carmelo Occhipinti, in contrada Gabellazza, ha accolto il ricorso e ha annullato il licenziamento.
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Clemente Pittera, pur riconoscendo la violazione degli obblighi contrattuali, ha ritenuto che l’assenza del dipendente era stata “giustificata dalla necessità di evitare un pericolo per la pubblica incolumità”. La tempestività dell’intervento e la durata dell’assenza, limitata al tempo strettamente necessario per riportare gli animali all’interno del recinto, hanno escluso “la sussistenza di un intento fraudolento”.

Il Tribunale, tuttavia, non ha escluso completamente la responsabilità disciplinare del signor Occhipinti. La mancata comunicazione al superiore gerarchico, sia al momento dell’allontanamento che nei giorni successivi, ha configurato un’inosservanza dell’orario di lavoro sanzionabile con una multa, quantificata in “quattro ore di retribuzione”.
“Considerato che l’allontanamento dal posto di lavoro è stato causato da evidenti ragioni di urgenza -si legge nella sentenza-, la condotta del ricorrente, rilevante sul piano disciplinare, si concretizza nel non avere osservato le disposizioni di servizio relative alla comunicazione del proprio allontanamento, una volta superata l’emergenza”.
In parole povere il dipendente non andava licenziato, ma multato in quanto non è stato un “furbetto del cartellino” ma si è allontanato per evitare una situazione di pericolo.
Il Comune di Rosolini, difeso dall’avvocato Luigi Piccione, è stato condannato alla massima pena: reintegrazione del dipendente con le stesse mansioni occupate in precedenza, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. Il Comune di Rosolini è stato altresì condannato al pagamento in favore di Carmelo Occhipinti delle spese del giudizio di complessivi 6.000 euro oltre Iva e Cpa, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.

“È una sentenza che ridà la dignità al dipendete comunale -dice l’avvocato Nino Maria Cortese-, perché accusato ingiustamente di essere un furbetto del cartellino, circostanza ampiamente smentita dai fatti. Il dottor Occhipinti ha agito senza nessun intento fraudolento spinto invece dallo stato di necessità di garantire l’incolumità pubblica, avendo però la colpa di non aver avvertito il capo ufficio rettificando la presenza. Ma Occhipinti non ha mai nascosto tali circostanze e nonostante l’esposizione dei fatti il Comune di Rosolini ha rifiutato qualsiasi eventuale riconciliazione. Riconciliazione in cui Occhipinti avrebbe anche rinunciato a qualsiasi risarcimento. Oggi invece il Comune è stato condannato al massimo risarcimento visto che l’art. 18 dello statuto dei lavoratori prevede la possibilità del pagamento di tutte le retribuzioni con il limite massimo di 12 mensilità”.
La sentenza del Tribunale di Siracusa offre quindi un importante precedente in materia di bilanciamento tra doveri del dipendente pubblico e stato di necessità. Pur ribadendo la rilevanza disciplinare dell’assenza ingiustificata dal lavoro, il Giudice ha riconosciuto la possibilità di applicare la scriminante dello “stato di necessità” in presenza di situazioni di emergenza che richiedono un intervento immediato e imprevisto.

La sentenza ha sottolineato, inoltre, l’importanza di una valutazione caso per caso che tenga conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi della condotta del dipendente, al fine di garantire la proporzionalità tra infrazione e sanzione. E, in questo caso, la pena commutata dal Comune è stata sproporzionata.

Il Comune di Rosolini, però, non ha accettato la sentenza sfavorevole e ha deciso di affidare all’avvocato Luigi Piccione l’appello presso la Corte d’Appello di Catania impegnando la spesa complessiva di 6.955,04 euro.

Ferdinando Perricone
© Riproduzione riservata

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