Dalla confisca al controllo giudiziario delle aziende: l’applicazione “meno aggressiva” del codice antimafia

Dalla confisca al controllo giudiziario delle aziende: l’applicazione “meno aggressiva” del codice antimafia

Il nuovo volto della politica antimafia e la spiegazione di un istituto giuridico ancora poco applicato ma “meno aggressivo” sulle imprese destinarie di informativa antimafia interdittiva. E’ l’analisi del Dott. Carmelo Blancato, oggi revisore dei conti del Comune di Rosolini, e da 15 anni amministratore giudiziario di beni sequestrati alla mafia. 

L’analisi del Dott. Blancato:

“Commissariamento e non spossessamento”- Il nuovo art. 34 bis del codice antimafia – “Il controllo giudiziario”

Un Istituto giuridico molto interessante trova ancora poca applicazione. Si tratta del “controllo giudiziario” di cui all’art. 34 bis post riforma 161/17.

Siamo nell’ambito della prevenzione della corruzione ex art. 32 del D.L. 90/2014, ovvero misure straordinarie di carattere amministrativo, di gestione, sostegno e monitoraggio per le quali si vuole evitare l’applicazione di misure ablative di maggior peso quale l’Amministrazione giudiziaria ex art. 34 del codice antimafia e , quindi , una sorta di “commissariamento” anziché di “spossessamento” dell’azienda.

Vediamo , in piccola sintesi, la prospettiva di applicazione di tale Istituto giuridico.

Si tratta di una applicazione meno aggressiva del codice antimafia (CAM).

Gli attori del provvedimento : sono Il Procuratore della Repubblica del capoluogo, Il Questore, Il Direttore della D.I.A..

L’ambito applicativo: Quando ricorrano sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività  economiche venga inficiato da distorsioni del sistema economico, in ambito di chiarezza del libero mercato, di “regie occulte” nella aggiudicazione di gare d’appalto ( ad esempio).

La finalità: Tale Istituto giuridico risulta essere di natura preventiva e non aggressiva, quindi, volta non a punire l’imprenditore che sia estraneo alla associazione criminale, ma volto a contrastare la contaminazione mafiosa di imprese sane, sottoponendole al controllo giudiziario con la finalità di sottrarle, il più rapidamente possibile, all’infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti. Trattasi , quindi, di una condotta censurabile su un piano di “rimproverabilità colposa”

La durata : 1 anno, rinnovabile a due anni .

Un caso concreto di applicazione ha visto il collegamento Nord/Sud in una impresa nel campo della logistica. Il Tribunale di Milano con provvedimento 23/6/2016 ha visto realizzata, nella fattispecie, la condizione prevista ex art. 34 comma 2 , ovvero la oggettiva agevolazione, da parte dell’impresa destinataria, dell’attività di soggetti indagati di cui all’ art. 416 bis c.p. in considerazione dei lavori e degli appalti ottenuti dalle persone giuridiche di fatto riconducibili agli indagati, grazie ai contatti ed al sostegno loro garantito…..sostegno che …al nord trovava ragione e fondamento negli accordi economici corruttivi intercorsi fra gli indagati e personale dirigenziale  …mentre al sud le commesse venivano ottenute tramite l’interessamento della famiglia mafiosa.

Immaginiamo l’estensione e la applicabilità dell’Istituto in materia di forniture ed appalti in ambito sanitario e di appalti nella P.A. , con il tandem di corrispondenza con l’Anac ed una supervisione delle Prefetture in ambito di trasparenza e legalità.

Dr. Carmelo BLANCATO ( Amm.re Giudiziario- Ministero Giustizia)

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