Ordinanza del sindaco sul Carnevale, chi non la rispetta sarà denunciato

Ordinanza del sindaco sul Carnevale, chi non la rispetta sarà denunciato

Guai a chi utilizza bombolette spray per Carnevale arrecando danno a terzi, perché rischia una denuncia all’autorità giudiziaria. Questo è altro è il contenuto dell’ordinanza numero 7 del sindaco Corrado Calvo che ha inteso “salvaguardare l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico”, vietando la vendita di prodotti imbrattanti.

L’ordinanza c’è, adesso bisogna farla rispettare. Ecco il testo completo dell’ordinanza che è stata trasmessa al comando di Polizia Municipale e alla Stazione dei Carabinieri “per le dovute competenze”.

 

ORDINANZA DEL SETTORE SINDACO

 

  1. 7 DEL 23-02-2017

 

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PRODOTTI IMBRATTANTI “CARNEVALE 2017”.

 

 

L’anno  duemiladiciassette addì  ventitre del mese di febbraio, il Sindaco

 

ORDINA

 

Considerato che durante il periodo di Carnevale le vie cittadine registrano una notevole affluenza di persone;

Che è diventata spiacevole consuetudine da diversi anni l’uso di materiali imbrattanti e pericolosi come prodotti schiumogeni, uova, farina e liquidi di qualsiasi genere, nonché l’uso di petardi e ogni altro genere di materiale esplosivo;

Rilevato che tali comportamenti turbano l’ordinato svolgimento della vita cittadina, creano problemi all’incolumità delle persone e insudiciano le vie ed i monumenti;

Vista la necessità che gli spettacoli e le manifestazioni di Carnevale si svolgono nelle condizioni

idonee a garantire la migliore riuscita;

Considerato in modo particolare, che quelle previste in Piazza Garibaldi e Corso Savoia, svolgere senza alcuna turbativa derivante da suoni e musiche non programmate e nelle migliori condizioni di agibilità;

Ritenuta la necessità di salvaguardare l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico;

Visto l’art. 57 del T.U. delle Leggi di P.S.;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 art. 7/bis, e successive modiche ed integrazioni, che prevede una sanzione pecuniaria che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

O R D I N A

Per quanto sopra esposto che qui si intende riportato, che durante il periodo delle manifestazioni carnevalesche è vietato:

  • Portare strumenti atti ad offendere le persone, gettare materiale imbrattante e pericoloso, come liquidi, schiumogeni e gassosi, contenuti in bombolette spray, uova, farina, acqua, talco, fialette, cerbottane;
  • Vendere bombolette spray, palloncini;
  • Portare strumenti atti ad offendere e che siano di pregiudizio all’incolumità personale ed elemento di turbativa nell’ordine pubblico;
  • Vendere ed usare petardi e materiale esplodente;
  • E’ fatto obbligo alle persone mascherate di farsi riconoscere ad ogni invto delle forze dell’ordine.

Qualunque infrazione al divieto di vendita di cui sopra, da parte degli esercenti, comporta il sequestro immediato della merce.

Ai sensi dell’art. 16 delle Legge n. 689/81 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati entro 60 gg. dalla contestazione di una somma im misura ridotta di € 50,00 pari al doppi del minimo edittale: “I materiali di cui sopra saranno in ogni caso confiscati”.

Chiunque contravviene alla presente Ordinanza arrecando danni a terzi ed a cose, verrà denunciato alle competenti Autorità Giudiziarie ai sensi del C.P. oltre ad incorrere alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune, nonché trasmessa al Comando di P.M. ed alla Stazione dei Carabinieri per le dovute competenze.

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge.

 

 IL SINDACO
 F.to
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