“Movida” estiva, diffusione di musica e bevande in bottiglie di vetro: la nuova ordinanza del sindaco Spadola

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Nuova ordinanza del sindaco Giovanni Spadola, che porta la data del 5 luglio 2023 “a tutela della sicurezza e della vivibilità urbana”. 

“Considerato” – si legge nell’ordinanza – “che con l’avvento della stagione estiva l’afflusso di turisti e cittadini nelle aree urbane interessate dalla Movida è notevole e che risulta opportuno e necessario contemperare le esigenze dei titolari dei locali pubblici, ai quali l’afflusso turistico offre notevoli opportunità commerciali, con quelle dei cittadini residenti che hanno diritto al riposo ed alla quiete notturna”, è necessario stabilire opportune regole.

Per questi motivi l’amministrazione comunale con ordinanza del sindaco, decide di regolamentare gli orari fino a cui è consentita la diffusione musicale sia all’interno che all’esterno dei locali, ma anche di arginare il fenomeno dell’abbandono incontrollato di bottiglie di vetro sul suolo che provocano non solo degrado ma anche pericolo, “perché – si legge sempre nell’ordinanza- posso essere usati come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini o comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità”. 

Per questi motivi il sindaco ordina, con decorrenza immediata, quanto segue.

  • In tutto il territorio comunale, è vietata la vendita e la somministrazione sia in forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande in contenitori di vetro, anche se dispensate da distributori automatici. Il divieto NON si applica all’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione, ove il consumo delle bevande in vetro avviene ai tavoli.

Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande, oggetto del presente atto, sono i seguenti:
• attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea
• circoli privati;
• attività artigianali;
• attività di commercio;
• distributori automatici.

È vietata, altresì, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 conformemente e quanto disposto del D.L. 20 febbraio 2015 n. 14;

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  • Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, la diffusione di musica all’interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia A) e B) (L. 287/91), sia dal vivo che riprodotta, è sottoposta ai seguenti limiti orari:

•  Dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 00,30 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge.
•   Il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 01,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge
La domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 00,30 del giorno successivo.

Fa eccezione la settimana che va dal 10 al 15 agosto durante la quale potrà osservarsi l’orario previsto per giorni di venerdì, sabato e prefestivi, ovvero fino alle ore 01,00.

  • L’Attività musicale all’aperto, sia dal vivo che riprodotta, negli spazi sia pubblici che privati, è sottoposta ai seguenti limiti orari suddivisi per stagione:

Dal 15 Ottobre fino al 30 Maggio.
– Dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 24,00;
• Il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 00,30 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei
valori limite assoluti e differenziali previsti per legge;
• La domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 24,00;


Dal 1 Giugno al 14 Ottobre.
– Dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 24,00;
• Il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 01,30 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei
valori limite assoluti e differenziali previsti per legge;
• La domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 01,30;

In tutti i casi, lo svolgimento di attività musicale è subordinato all’adempimento dell’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall’articolo 8, commi 2, 3, 4, 5 e, ove occorra, dal successivo comma 6, come integrato dall’articolo 3, comma 1, del DPR 227 del 19 ottobre 2011. Il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, l’osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all’interno che all’esterno dei locali.

Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale all’aperto, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana nella fascia oraria compresa tra le 14,00 e le 17,00.

CLICCANDO QUI è POSSIBILE PRENDERE VISIONE E SCARICARE L’ORDINANZA COMPLETA

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