Covid, sport e attività commerciali: la nuova ordinanza del sindaco Incatasciato

Covid, sport e attività commerciali: la nuova ordinanza del sindaco Incatasciato

In ottemperanza all’ordinanza n.22 del 2 giugno del Presidente della Regione Sicilia, il sindaco Pippo Incatasciato ha emanato le misure previste da nuova ordinanza sindacale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica.

L’ordinanza (la n. 4 del 4 giugno) è destinata innanzitutto alle attività di ristorazione, strutture ricettive, le attività inerenti i servizi alla persona, le palestre, i circoli culturali e ricreativi.

Per le suddette attività è obbligatorio:

  1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
  2.  Garanzia di pulizia e igiene con frequenza almeno di due volte al giorno ed in funzione
    dell’orario di apertura
  3. Garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria;
  4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani, in particolare, detti
    sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
  5. Utilizzo di mascherine in tutte le possibili fasi lavorative;
  6. Uso di guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di
    alimenti e bevande;
  7. Accessi regolamentati e scaglioni secondo le seguenti modalità:
    a) attraverso l’ampliamento delle fasce orarie;
    b) per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un
    massimo di due operatori;
    c) per locali di dimensioni superiori a quelle della lettera b), l’accesso è regolamentato in
    funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove è possibile, i percorsi di entrata e
    uscita;
  8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata
  9. Sanificare le maniglie delle porte, dei carrelli della spesa, dei banconi di vendita, delle
    superfici di casse e POS con soluzioni alcoliche secondo gli standard, ripetendo queste
    operazioni più volte al giorno.

USO OBBLIGATORIO DPI E DISTANZIAMENTO SOCIALE

Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del di stanziamento, l’impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. Il dispositivo protettivo deve pertanto, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo.

ATTIVITA’ MOTORIA
Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o
copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo
l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima.

L’apertura dell’area di Protezione Civile per eventuale attività motoria e/o sportiva
individuale, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per
l’attività sportiva individuale e di almeno un metro per altre attività, con vigilanza
saltuaria da parte della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine;

BAMBINI SOTTO I 6 ANNI E DISABILI
Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendono incompatibile l’uso.

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