Ordinanza sindacale su “Prevenzione incendi”: va garantita manutenzione a siti edificabili e aree agricole incolte

Ordinanza sindacale su “Prevenzione incendi”: va garantita manutenzione a siti edificabili e aree agricole incolte

Con propria ordinanza di oggi, 5 maggio 2020, il Sindaco Pippo Incatasciato, alla luce dell’arrivo della stagione calda e con il conseguente obiettivo di prevenire eventuali incendi, ha ritenuto delineare e indicare ai cittadini le linee guida per la manutenzione e la pulizia di siti edificabili e aree agricole incolte.

Premesso che nel centro abitato del Comune di Rosolini, e nelle immediate vicinanze esistono parecchi siti edificabili di proprietà privata in sato di abbandono o diverse aree nelle quali sono presenti erbacce, sterpaglie, ricettavolo di materiali di risulta, rifiuti vari, proliferazione e dimora di insetti, roditori, e quindi a rischio per la pubblica incolumità. E che, analogo problema, presentano i numerosi fondi privati corrispodenti a strade comunali che determinano problemi di visibilità e viabilità a causa dell’incuria dei proprietari, i quali non provvedono a eseguire opere di loro spettanza, come il taglio della vegetazione incolta, di siepi o di rami, di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, costituenti anche pericolo di innesco di incendio, con la sua Ordinanza, il Primo Cittadino ha disposto che:

Tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate – si legge nel documento – aree verdi urbane incolte, i responsabili di cantieri edili e stradali, gli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali, nonché i proprietari di aree recanti depositi temporanei e peramanenti all’aperto e di aree in genere inedificate, ciascuno per le proprie competenze, devono procedere alla loro manutenzione tenendole sempre sgombre di detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi altro tipo di rifiuto“.

Tutti gli interessanti dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, api, topi ed altri insetti infestanti, con l’obbligo, per le aree incolte, dello sfalcio delle erbe infestanti o l’aratura in prossimità dei periodi estivi di massimo rischio di incendi boschivi, e per i terreni in prossimità delle carreggiate, di tenere regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare le strade e la visibilità dei conducenti di autoveicoli.

I soggetti in questione dovranno procedere con immediatezza a suddetti interventi di pulizia, con inizio entro il termine massimo di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Tutti gli interventi predetti devono essere effettuati entro la fine di maggio di ciascun anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Pertanto, tutti i materiali di scarto ottenuti dalla eventuale rimozione dei rifiuti, dovranno essere trasportati in centri di raccolta e smaltimento autorizzati e per legge sarà consentita la bruciatura dei prodotti derivanti dallo sfalcio o diserbo delle aree incolte nei periodi consentiti, solo stretta sorveglianza da parte degli interessati.

ATTENZIONE: Nel periodo che va tra il 15 giugno e 30 settembre è vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminaceee e leguminose, dei prati, delle erbe palustri ed infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali. I proprietari o possessori di questi siti, qualora si verificassero episodi incendiari, saranno ritenuti responsabili, per negligenza e inosservanza delle vigenti disposizioni, degli eventuali danni riportati.

Pertanto, la rimozione e l’avvio al recupero allo smaltimento di rifiuti, dovrà avvenire sempre entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica agli interessati della relativa Ordinanza. Questo termine, per motivi di urgenza e di salvaguardia della pubblica incolumità e per ragioni igienico-sanitarie, potrà essere nel caso ridotto, e sarà altresì fissato un termine non superiore a 60 giorni per il ripristino dei luoghi.

Chiunque viola tale ordinanza sarà soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

  • Da 148,00 € a 594,00 €: nal caso di mancato sfalcio e diserbo di aree incolte in prossimità del ciglio della strada.
  • Sanzione di 150,00 €: nal caso di mancato sfalcio e diserbo ovvero di mancata pulizia di aree incolte, fossi e canali di scolo di acque pluviali.
  • Da 105,00 € a 620,00 €: nel caso di abbandono o depositi di rifiuti vari su aree incolte.
  • Da 25,00 € a 155,00 €: nel caso di abbandono di rifiuti vari non pericolosi e non imgombranti.
  • Da 1.032,00 € a 10.329,00 €: nel caso di azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio incendio boschivo (dal 15 giugno al 30 settembre).

Per visualizzare l’Ordinanza integralmente, scarica dal link il Pdf del documento: ordinanza_n_26

 

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